L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le nuove istruzioni per il bonus “prima casa” destinato agli under 36, un’agevolazione pensata per facilitare l’acquisto della prima abitazione per i giovani con un ISEE non superiore a 40mila euro. La misura, prorogata fino al 31 dicembre 2024, è rivolta a chi ha registrato il preliminare entro il 31 dicembre 2023. La circolare n. 14/E dell’Agenzia fornisce i dettagli sui requisiti necessari per accedere al bonus e istruisce gli uffici in merito ai nuovi termini introdotti dal decreto Milleproroghe (DL n. 215/2023).
Il bonus sarà valido per i contratti preliminari registrati nel 2023 e per gli atti definitivi stipulati tra il 1° gennaio 2024 e il 29 febbraio 2024, data di entrata in vigore della legge di conversione del Milleproroghe. Per questi atti, è riconosciuto un credito d’imposta utilizzabile nel 2025, pari alle imposte pagate in eccesso. Per usufruire del credito, è necessario rendere al notaio una dichiarazione integrativa, dichiarando il possesso dei requisiti richiesti. Questo atto integrativo può essere stipulato anche dopo il 31 dicembre 2024, ma entro il termine di utilizzo del credito d’imposta.
Quale Isee per accedere al Bonus prima casa under 36
Per accedere al bonus, al momento del rogito, è indispensabile avere un valore ISEE non superiore a 40mila euro annui. La circolare precisa che, per gli atti stipulati prima dell’entrata in vigore della proroga, è possibile dimostrare il rispetto dei requisiti anche con un ISEE in corso di validità nel 2024, purché riferito allo stesso nucleo familiare esistente alla data di stipula dell’atto. Vengono fornite anche istruzioni dettagliate per beneficiare del credito d’imposta in caso di riacquisto, con esempi pratici basati su differenti situazioni fiscali.
I vantaggi del Bonus prima casa under 36
Il bonus “prima casa under 36” prevede numerosi vantaggi, tra cui l’esenzione dal pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale. In caso di acquisto soggetto a IVA, viene riconosciuto un credito d’imposta pari all’IVA pagata. Agevolazioni sono previste anche per i finanziamenti collegati all’acquisto, alla costruzione e alla ristrutturazione dell’immobile, esentando dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie, catastali e dalle tasse sulle concessioni governative.
Fonte: idealista.it