Proroga del Sismabonus

Proroga del Sismabonus

Il Sisma acquisti è previsto anche se la ricostruzione sia avvenuta con variazione volumetrica rispetto a quella preesistente. Requisito per il riconoscimento del beneficio è che l’impresa di costruzione o ristrutturazione provveda alla vendita dell’immobile entro 18 mesi dalla conclusione dei lavori.

L’acquirente potrà detrarre il 75% o l’85% (in base alla riduzione del rischio sismico) del prezzo di vendita. Per ciascuna unità immobiliare la spesa massima sulla quale si potrà calcolare la detrazione è pari a 96.000 euro. Il rimborso fiscale dovrà essere ripartito in 5 anni in quote di pari importo.

Chi può beneficiare del Sismabonus

L’edificio ammesso al Sismabonus deve essere collocato in zona sismica 1,2 o 3. Si tratta di aree classificate ad alto rischio sismico.

Il vantaggio fiscale può essere richiesto dai seguenti soggetti:

  • dal proprietario
  • dal nudo proprietario
  • chi ha un diritto reale di godimento (ad esempio usufruttuario)
  • locatario
  • comodatario
  • soci di cooperative e imprenditori.

Sconto in fattura e cessione del credito

In alternativa alla detrazione nella dichiarazione dei redditi il contribuente potrà fruire dello sconto in fattura da parte del fornitore, di pari importo alla detrazione spettante.

Per i lavori eseguiti sulle parti comuni del condominio, a partire dal 1° gennaio 2017, si può fruire altresì della cessione del credito a terzi, pari anch’essa all’importo da portare in detrazione.

Grazie al Decreto Rilancio 2020 è possibile fruire della cessione del credito a terzi anche per le case antisismiche, in alternativa alla detrazione fiscale e allo sconto in fattura.

In forza della normativa antifrode (DL 157/2021) successivamente recepita dalla Legge di Bilancio 2022, in caso di opzioni alternative (sconto in fattura o cessione del credito) sarà obbligatorio presentare l’asseverazione della congruità dei prezzi e il visto di conformità mediante l’intervento di professionisti abilitati.

Ecobonus e Sismabonus insieme

In ambito condominiale sono possibili interventi combinati di riduzione del rischio sismico e riqualificazione energetica.

In tal caso infatti, a partire dal 2018, è stata introdotta una nuova detrazione qualora l’edificio sia collocato nelle zone sismiche 1,2 e 3.

Nella fattispecie la detrazione sarà pari all’80% se i lavori determinano il passaggio a una classe energetica inferiore. Sarà pari all’85% se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiore. La detrazione andrà ripartita in 10 quote annuali di pari importo entro un limite massimo di spesa pari a 136.000 euro da moltiplicare per il numero delle unità immobiliari costituenti lo stabile.

Sismabonus 110%: di cosa si tratta

In forza del Decreto Rilancio del 2020 è stato introdotto il Sismabonus 110%.

Qualora siano rispettate tutte le condizioni previste dal Superbonus 110% sarà possibile fruire, anche per il Sismabonus, di un’aliquota maggiorata. Restano sempre ferme le detrazioni proprie del Sismabonus ordinario qualora non sussistano le condizioni per accedere alla maxi detrazione.

              Fonte: wikicasa

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